VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
Visto l’art. 1 del D.
Data:
28 Aprile 2025
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno 2025.
Gli elettori di che trattasi dovranno far pervenire, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia tra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025 , al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Il certificato medico dovrà attestare lo stato di grave infermità fisica o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che impedisce l’allontanamento dalla propria abitazione per recarsi al seggio. Il predetto certificato non può avere data precedente al 24 aprile, 45° giorno precedente la data delle votazioni e deve recare una previsione di infermità di almeno 60 giorni dalla data di rilascio.
Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui alla lettera b), attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.»;
Il voto sarà raccolto dai componenti del seggio nella cui circoscrizione territoriale si trova la dimora dell’elettore nei giorni e durante l’orario di votazione. Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.
Ultimo aggiornamento
28 Aprile 2025, 11:12